Articolo 93 del Codice Penale
Art. 93.
(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.