Articolo 147 del Codice Penale

Art. 147.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena puo' essere differita:

1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;

3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni.

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla ((responsabilita' genitoriale))sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi