Articolo 224 del Codice Penale
Art. 224.
(Minore non imputabile)
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. (5)((51))
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------AGGIORNAMENTO (51)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
(Minore non imputabile)
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata.
Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni. (5)((51))
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.
------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------AGGIORNAMENTO (51)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 27/01/1971, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
Sentenze • 4
3. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2014-01-20, n. 201400683Provvedimento:Leggi di più...- art. 7 e 8 legge 241/1990·
- comparazione interessi pubblici e privati·
- comunicazione avvio procedimentale·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- esclusione da concorso pubblico·
- giusto procedimento·
- minore non imputabile·
- misure di sicurezza·
- presunzione di non colpevolezza·
- requisito di moralità·
- sentenza di non luogo a procedere·
- spese processuali·
- violazione art. 27 Costituzione·
- violazione art. 2 bando di concorso·
- violazione art. 3 legge 241/1990