Articolo 453 del Codice Penale
Art. 453.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.))
(181)
-------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.))
(181)
-------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.