Articolo 161 bis del Codice Penale

Art. 161-bis

(( (Cessazione del corso della prescrizione). ))((Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento))
Entrata in vigore il 4 ottobre 2021

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