Articolo 669 del Codice Penale

Art. 669.

(Esercizio abusivo di mestieri girovaghi).

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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