Articolo 676 del Codice Penale
Art. 676.
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-11, n. 202318643Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 241/1990·
- art. 648 c.p.·
- art. 676 c.p.·
- art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 8 CEDU·
- art. 9 legge 91/1992·
- diniego di cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento·
- pregiudizi penali·
- sindacato giurisdizionale·
- sospensione del provvedimento·
- valutazione istruttoria
5. TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2020-08-04, n. 202000892Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 445 c.p.p.·
- art. 73 D.P.R. 309/1990·
- carenza istruttoria·
- concorso pubblico·
- condanne penali ostative·
- eccesso di potere·
- estinzione del reato·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza penale·
- giusta causa di esclusione dal concorso·
- interpretazione del bando di concorso·
- onere della prova·
- patteggiamento·
- principio di ragionevolezza·
- requisiti di partecipazione