Articolo 676 del Codice Penale
Art. 676.
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.