Articolo 273 del Codice Penale

Art. 273.

(Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.
((104)) ------------AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi