Articolo 577 del Codice Penale

Art. 577.

(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente ((o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente))

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge ((divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata)) il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018

Sentenze349

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi