Articolo 319 quater del Codice Penale
Art. 319-quater.
(Induzione indebita a dare o promettere utilita').
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000))
(281)
-------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Induzione indebita a dare o promettere utilita').
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000))
(281)
-------------AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
4. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-30, n. 202402011Provvedimento:Leggi di più...- art. 1392 D.Lgs. 66/2010·
- art. 154 ter delle norme di attuazione c.p.p.·
- art. 319 c.p.·
- art. 319-quater c.p.·
- art. 321 c.p.·
- art. 326 c.p.·
- art. 416 c.p.·
- congedo assoluto·
- conoscenza effettiva della sentenza·
- eccesso di potere·
- giuramento prestato·
- induzione indebita a dare o promettere utilità·
- interesse qualificato della pubblica amministrazione·
- misure cautelari·
- perdita del grado per rimozione·
- prescrizione dei reati·
- principio di gradualità delle sanzioni·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- prova dei fatti addebitati·
- valutazione delle risultanze probatorie·
- violazione dei doveri istituzionali
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-12-13, n. 202410068Provvedimento:Leggi di più...- art. 32 quinquies c.p.·
- automatismo sanzionatorio·
- compensazione spese legali·
- diritto al lavoro·
- estinzione rapporto di impiego·
- interdizione dai pubblici uffici·
- legittimità costituzionale·
- proporzionalità delle pene·
- retroattività sanzioni·
- sospensione cautelare