Articolo 221 del Codice Penale

Art. 221.

(Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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