Articolo 221 del Codice Penale
Art. 221.
(Ubriachi abituali)
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
(Ubriachi abituali)
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Sentenze • 2
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201800286Provvedimento:Leggi di più...- art. 126, comma 3, T.U. n. 115/2002·
- art. 3 e 27 Costituzione·
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998·
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 286/1998·
- art. 74, comma 2, T.U. n. 115/2002·
- bilanciamento tra interessi·
- diniego del rinnovo del permesso di soggiorno·
- giudizio discrezionale del Questore·
- integrazione sociale·
- legittimità costituzionale·
- ordine pubblico e sicurezza dello Stato·
- patrocinio a spese dello Stato·
- pericolosità sociale·
- precedenti penali·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela della vita familiare