Articolo 221 del Codice Penale

Art. 221.

(Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze2


  • 1. Trib. Bari, sentenza 01/02/2024, n. 373
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    • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201800286
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      • art. 126, comma 3, T.U. n. 115/2002·
      • art. 3 e 27 Costituzione·
      • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 286/1998·
      • art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 286/1998·
      • art. 74, comma 2, T.U. n. 115/2002·
      • bilanciamento tra interessi·
      • diniego del rinnovo del permesso di soggiorno·
      • giudizio discrezionale del Questore·
      • integrazione sociale·
      • legittimità costituzionale·
      • ordine pubblico e sicurezza dello Stato·
      • patrocinio a spese dello Stato·
      • pericolosità sociale·
      • precedenti penali·
      • sospensione condizionale della pena·
      • tutela della vita familiare
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