Articolo 79 del Codice Penale
Art. 79.
(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.