Articolo 634 del Codice Penale
Art. 634.
(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)) turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.
(7) (96) (125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)) turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.
(7) (96) (125) (233)
------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
1. Trib. Lodi, sentenza 22/06/2024, n. 488Provvedimento: N. R.G. 1913/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da: (c.f. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eliana Tosi (c.f. del Foro di Lodi, presso C.F._2 lo studio della quale elegge domicilio in Lodi, Corso Roma n. 60; Ricorrente nei confronti di: (c.f. , nato in [...] il [...] …Leggi di più...
2. Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17386Provvedimento: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/sentite le conclusioni del PG • ( udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 08/06/2022 la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, proposta da De MA AE, nei confronti della sentenza irrevocabile del tribunale di Roma del 18/06/2013 che l'aveva condannato per la rapina aggravata ai danni di una gioielleria commessa Il/04/2011in Arce (capo a) e per altra rapina aggravata commessa il 12/04/2011 ai danni di una gioielleria di AS …Leggi di più...
3. Trib. Busto arsizio, sentenza 24/05/2024, n. 691Provvedimento: N. R.G. 3016/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2022 promossa da: UR AR EL AR (C.F. [...]), AB AR (C.F. [...]) e LU AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SIMONA ASPESI e dell'avv. ALESSANDRO BORGHI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori PARTE ATTRICE contro NA AR CO (C.F. [...]) e IO BU (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARLO CO e dell'avv. MARTA CANZIANI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei …Leggi di più...
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500716Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2025 N. 00716/2025 REG.PROV.COLL. N. 06427/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Scavone e Nicola Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero …Leggi di più...- art. 21 d.lgs. 116/2017·
- autonomia procedimento penale e disciplinare·
- compensazione spese legali·
- difetto di istruttoria·
- difetto di proporzionalità·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
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- revoca giudice onorario di pace·
- termine decadenziale disciplinare
5. Trib. Perugia, sentenza 12/02/2024, n. 218Provvedimento: N. R.G. 2587/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2587/2017 promossa da: BI BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SI CLAUDIO e dell'avv. MATTEI EMILIO ([...]) Indirizzo Telematico; SI BI ([...]) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SI CLAUDIO ATTORE/I contro NUOVO MOLINO DI ASSISI S.R.L. (C.F. 00493870547), con il patrocinio dell'avv. PONTI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA OLAF …Leggi di più...