Articolo 136 del Codice Penale
Art. 136.
(( (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). ))((Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per
insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge))
----------------
AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura
fallimentare".
----------------AGGIORNAMENTO (84)La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".
(( (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). ))((Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per
insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge))
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AGGIORNAMENTO (55)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura
fallimentare".
----------------AGGIORNAMENTO (84)La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".