Articolo 730 del Codice Penale

Art. 730.

(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi