Articolo 38 del Codice Penale
Art. 38.
(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)
Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
((5)) -------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)
Il condannato alla pena di morte e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
((5)) -------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".