Articolo 515 del Codice Penale

Art. 515.

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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