Articolo 3 bis del Codice Penale

Art. 3-bis.

(( (Principio della riserva di codice). ))((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi