Articolo 358 del Codice Penale

Art. 358.

(( (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). ))((Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale))
Entrata in vigore il 27 aprile 1990

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