Articolo 722 del Codice Penale
Art. 722.
(Pena accessoria e misura di sicurezza)
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
(102) ((157)) -------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". --------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
(Pena accessoria e misura di sicurezza)
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
(102) ((157)) -------------AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". --------------AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
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