Articolo 540 del Codice Penale
Art. 540.
(Rapporto di parentela)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio))e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio))
Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio))e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
(Rapporto di parentela)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio))e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio))
Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio))e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.