Articolo 540 del Codice Penale

Art. 540.

(Rapporto di parentela)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio))e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio))

Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio))e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi