Articolo 130 del Codice Penale

Art. 130.

(Istanza della persona offesa)

Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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