Articolo 452 sexies del Codice Penale

Art. 452-sexies.

(( (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita').))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015

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