Articolo 603 del Codice Penale

Art. 603.

(Plagio)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((88)) -------------AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 giugno 1981
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