Articolo 603 del Codice Penale
Art. 603.
(Plagio)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((88)) -------------AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
(Plagio)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((88)) -------------AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
3. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-10-18, n. 202202924Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 41 e 35 c.p.a.·
- emersione da lavoro irregolare·
- inadempimento datore di lavoro·
- inammissibilità del ricorso·
- notifica del ricorso·
- oscuramento dei dati personali·
- permesso di soggiorno·
- spese di giudizio·
- violazione art. 603 e 603-bis c.p.