Articolo 501 del Codice Penale
Art. 501.
(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio). ))((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici))
(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio). ))((Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici))
Sentenze • 5
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-15, n. 202102222Provvedimento:Leggi di più...- art. 101 TFUE·
- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
- concorrenza sleale·
- errore di fatto revocatorio·
- giudizio pregiudiziale·
- ingannevolezza delle informazioni·
- interpretazione del diritto dell'Unione Europea·
- intesa restrittiva della concorrenza·
- mercato rilevante·
- prova dell'intesa restrittiva·
- revocazione della sentenza·
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- sostituibilità dei medicinali·
- uso off-label dei farmaci
3. TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-02-08, n. 201200085Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- art. 38 d.lgs. 163/2006·
- autotutela amministrativa·
- condanna penale per aggiotaggio·
- contratti pubblici·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di esclusione dalle gare d'appalto·
- interesse pubblico·
- moralità professionale·
- parere dell'Avvocatura dello Stato·
- procedimento amministrativo·
- reati che incidono sull'affidabilità morale·
- sospensione dell'aggiudicazione·
- trasparenza nelle gare d'appalto·
- travisamento dei fatti·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione