Articolo 497 del Codice Penale
Art. 497.
(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati)
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati)
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409197Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis Legge n. 241/1990·
- art. 27 Cost.·
- art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91·
- concessione della cittadinanza italiana·
- condotte penali del familiare del richiedente·
- diniego di cittadinanza·
- diritti umani·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di personalità della responsabilità penale·
- principio di proporzionalità·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- tutela della sicurezza dello Stato·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
2. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202300630Provvedimento:Leggi di più...- ammissione al gratuito patrocinio·
- art. 497 c.p.·
- art. 5 d.lgs. 286/1998·
- documenti falsi·
- falsificazione di documenti·
- oscuramento dei dati personali·
- permesso di soggiorno·
- ricorso gerarchico·
- rigetto permesso di soggiorno·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- vincolatività del provvedimento amministrativo