Articolo 360 del Codice Penale

Art. 360.

(Cessazione della qualita' di pubblico ufficiale)

Quando la legge considera la qualita' di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessita', come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita', nel momento in cui il reato e' commesso, non esclude la esistenza di questo ne' la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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