Articolo 61 del Codice Penale

Art. 61.

(Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;

3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';

8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;

10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'.

11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223)

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

((11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere)) --------------AGGIORNAMENTO (217)
La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi". --------------AGGIORNAMENTO (223)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale.
Entrata in vigore il 3 dicembre 2010
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