Articolo 57 bis del Codice Penale

Art. 57-bis.

(( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). ))((Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile))
Entrata in vigore il 12 marzo 1958

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