Articolo 600 ter del Codice Penale
Art. 600-ter.
(Pornografia minorile).
((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto))
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali))
(Pornografia minorile).
((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto))
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali))
1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400279Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 25 bis DPR 313/2002·
- compiti dell'amministrazione nella verifica dei requisiti dei candidati·
- difetto di motivazione e istruttoria·
- giudizio amministrativo·
- ostatività per condanne penali·
- procedura selettiva per assunzione·
- requisiti di moralità per pubblico impiego·
- riabilitazione penale·
- violazione art. 58 D.L. n. 69/2013
3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201372Provvedimento:Leggi di più...- art. 444 c.p.p.·
- art. 653 c.p.p.·
- art. 6 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449·
- carenza di motivazione·
- condanna penale·
- destituzione·
- eccesso di potere·
- efficacia di giudicato delle sentenze penali·
- principio di tassatività delle fattispecie disciplinari·
- procedimento disciplinare·
- produzione di materiale pornografico con minorenni·
- proporzionalità delle sanzioni·
- risarcimento del danno morale·
- sanzione disciplinare·
- travisamento dei fatti·
- violazione dei doveri deontologici
5. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-30, n. 202415443Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 600 ter c.p.·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- concessione della cittadinanza italiana·
- diritto di difesa·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa sulla cittadinanza·
- interesse pubblico e interesse privato·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oscuramento delle generalità·
- requisiti per la concessione della cittadinanza·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- spese di lite·
- tutela della privacy·
- valutazione dell'integrazione sociale