Articolo 56 del codice della strada

Art. 56. Rimorchi1.((Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,)) I rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e
dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.2.I rimorchi si distinguono in:
a)rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b)rimorchi per trasporto di cose;
c)rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d)rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e)caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f)rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3.I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4.I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 ((e dal regolamento)).
(4)
----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1993
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