Articolo 37 del codice della strada

Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale1.L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a)agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b)ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c)al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d)nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2.Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis.Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).
Entrata in vigore il 14 settembre 2020

Sentenze101


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-10, n. 202302379
    Provvedimento:
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    • annullabilità amministrativa·
    • art. 30 D.Lgs. 285/1992·
    • art. 31 D.Lgs. 285/1992·
    • art. 50-54 D.Lgs. 267/2000·
    • art. 7 L. 241/1990·
    • competenza del Sindaco·
    • costone roccioso·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • lavori di consolidamento·
    • messa in sicurezza·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • principio del giusto procedimento·
    • pubblica incolumità·
    • verifica statica

  • 2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-30, n. 202400640
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    • annullamento ordinanza·
    • art. 120 D.P.R. 495/1992·
    • art. 37 D.Lgs. 285/1992·
    • compensazione spese di giudizio·
    • competenza del Comune·
    • contraddittorietà azione amministrativa·
    • proprietà privata·
    • rimozione segnaletica stradale·
    • riserva di posti a privati·
    • violazione art. 37 D.Lgs. 285/1992

  • 3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400030
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    • annullamento di autorizzazione·
    • art. 22 e 37 D.lgs. n. 285/1992·
    • autorizzazione edilizia·
    • diniego di autotutela·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione ordinaria·
    • obbligo di istruttoria·
    • obbligo di provvedere·
    • principio in dubio pro petitor·
    • proprietà pubblica o privata·
    • spese compensate

  • 5. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-30, n. 202400639
    Provvedimento:
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    • annullamento autorizzazione stallo di parcheggio·
    • annullamento ordinanza di rimozione segnaletica stradale·
    • art. 120 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)·
    • art. 37 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • competenza comunale in materia di segnaletica stradale·
    • contraddittorietà azione amministrativa·
    • divieto di sosta con rimozione·
    • legittimità ordinanza comunale·
    • proprietà privata e segnaletica stradale·
    • violazione di legge per erronea applicazione art. 37 D.Lgs. 285/1992
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