Articolo 149 del codice della strada

Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli1.Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2.Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu' corsie per senso di marcia.
3.Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
5.Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))6.Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))--------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. --------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. --------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. --------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. --------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. --------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. --------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. --------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. --------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. --------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. ---------------AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. --------------AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2021

Sentenze403


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2010, n. 9691
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. - Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente di Sezione - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28846-2005 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, …
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  • 2. Trib. Catania, sentenza 11/03/2024, n. 1307
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo LIno TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Quinta Civile Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6244/22 R.G. A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2023 ; promossa da CI AB LA, nata a [...] il [...] (c.f. SNTGRL84L63C3501O), elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n. 45 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nesi e dell'Avv. Alfio Distefano, che la rappresentano e difendono, anche …
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  • 3. Trib. Firenze, sentenza 01/02/2024, n. 350
    Provvedimento: N. R.G. 7752/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Seconda sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Susanna Zanda, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7752/2020 promossa da: EA RE SARACINO, [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandro NN, [...], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze, Via Kassel 54, con indirizzo telematico come in atti ATTORE contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.pA., p.iva 03740811207, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e procuratore …
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  • 4. Corte d'Appello Torino, sentenza 22/05/2024, n. 474
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1258/2022 avente ad oggetto: contratto di trasporto promossa da: SIT LOGISTICS S.P.A. (C.F. e P.I. 04618090650), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Silvio Bertieri e Fabio Toriello del Foro di Genova, che la rappresentano e difendono per procura …
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  • 5. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/03/2024, n. 93
    Provvedimento: N. R.G. 535/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI II sottosezione civile composta da: Donatella Aru Presidente Emanuela Cugusi Consigliere GR M. Bagella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.ro 535 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa Da IL CA (figlia) (C.F. [...]), nata a [...] il 18.02.1977; IL AL (figlio) (C.F. [...]) nato a [...] il 16.12.1975; IL VA (figlio) (C.F. [...]), nato a [...] il 03.12.1978; LI PA (moglie) (C.F. [...]), nata a [...] il 09.04.1938 tutti parenti, nelle rispettive qualità indicate, del sig. DE AS, nato ad Orgosolo il …
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