Articolo 126 del codice della strada
Art. 126.(( (Durata e conferma della validita' della patente di guida). ))((1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida.
2.Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
3.Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anni di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4.Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5.Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6.I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7.L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della patente di guida.
8.La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'.
9.Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
10.L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11.Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
12.Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.))((102))---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995.
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida dei veicoli. ---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2". ---------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. -------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
2.Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
3.Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anni di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4.Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5.Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6.I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7.L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della patente di guida.
8.La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'.
9.Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8.
10.L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11.Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
12.Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.))((102))---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995.
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza delle patente di guida dei veicoli. ---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ---------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. ---------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ---------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ---------------AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che "Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2". ---------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. -------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".