Articolo 29 del codice della strada
Art. 29. Piantagioni e siepi1.I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2.Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 155 a Euro 624)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) ((89))4.Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. -------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. -------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. -------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. -------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
2.Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
3.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da Euro 155 a Euro 624)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) ((89))4.Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
-------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. -------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. -------------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. -------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. -------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206730Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale dell'ordinanza·
- compensazione delle spese di giudizio·
- competenza degli organi amministrativi·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- ordinanza contingibile e urgente·
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- presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente·
- violazione del contraddittorio
2. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202200433Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 3 della l. 241/1990·
- art. 54 del d.lgs. 267/2000·
- carenza di motivazione·
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- eccesso di potere·
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3. TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-01-28, n. 202200072Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 l. 241/1990·
- competenza del Comune·
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4. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202100611Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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- difetto di istruttoria e motivazione·
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- sospensione lavori·
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- tutela paesaggistico-ambientale·
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5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-02-18, n. 202100175Provvedimento:Leggi di più...- art. 50 e 54 del TUEL·
- competenza del sindaco·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza sulle ordinanze sindacali·
- legittimazione passiva·
- manutenzione della vegetazione·
- ordinanza contingibile e urgente·
- principio di indifferibilità e urgenza·
- proprietà e oneri manutentivi·
- rigetto del ricorso·
- ripristino delle condizioni di sicurezza·
- spese di intervento·
- tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana·
- violazione di legge