Articolo 146 del codice della strada

Art. 146. Violazione della segnaletica stradale1.L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2.Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' dall'articolo 191, comma 4. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) 3.Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 167 a € 665)). (19) (29) (35) (43) (52) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))3-bis.Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

-----------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. -----------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ---------------AGGIORNAMENTO (35)
La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che:
- fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dal comma 3 del presente articolo, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti;
- nelle ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, ferme le sanzioni amministrative sopra indicate e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi. -----------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. -----------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. -----------AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. -----------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. -----------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. -----------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. -----------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. -----------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. ---------------AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. --------------AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2021

Sentenze296


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/2009, n. 3758
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione - Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. BONOMO Massimo - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16773/2008 proposto da: NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME3, NOME4, giusta delega a margine del …
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  • 2. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-09-18, n. 202300267
    Provvedimento: Pubblicato il 18/09/2023 N. 00267/2023 REG.PROV.COLL. N. 00219/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE GI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 219 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma FR NE GI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Fabiana Ranzatto dell'Avvocatura regionale, con domicilio …
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    • art. 128 d.lgs. 285/1992·
    • dubbi sull'idoneità tecnica alla guida·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • incidente stradale·
    • motivazione del provvedimento·
    • proporzionalità del provvedimento·
    • revisione della patente di guida·
    • sospensione cautelare·
    • spese di lite·
    • violazione art. 146 C.d.S.

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-30, n. 202308055
    Provvedimento: Pubblicato il 30/08/2023 N. 08055/2023REG.PROV.COLL. N. 05926/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5926 del 2022, proposto da Project OM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; contro AC - Autorità Nazionale Anticorruzione, …
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    • art. 213 d.lgs. 50/2016·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • colpa grave·
    • diligenza professionale·
    • documentazione di gara·
    • equivalenza funzionale·
    • errori materiali·
    • esclusione da gara·
    • falsa dichiarazione·
    • procedimento sanzionatorio ANAC·
    • requisiti di qualificazione·
    • requisiti tecnici minimi·
    • sanzione interdittiva·
    • standard di diligenza per operatori economici

  • 4. TAR Lecce, sez. II, dispositivo di sentenza 2024-02-01, n. 202400153
    Provvedimento: Pubblicato il 01/02/2024 N. 00153/2024REG.PROV.COLL. N. 00997/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato il presente DISPOSITIVO DI SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 997 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ser.Com. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; contro Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …
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    • annullamento verbale di gara·
    • art. 119 cod. proc. amm.·
    • art. 121 c.p.a.·
    • art. 124 c.p.a.·
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    • determinazione di aggiudicazione definitiva·
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    • produzione di PASSOE·
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  • 5. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202401464
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    • violazione art. 3 L. 241/1990
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