Articolo 28 del codice della strada

Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi((1.I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalita' di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.))((2.Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.))
Entrata in vigore il 7 dicembre 1993
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