Articolo 86 del codice della strada

Art. 86.((Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi))1.Il servizio di piazza con autovetture ((, motocicli e velocipedi)) con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2.Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
3.Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 86 a € 338. (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
(4) (23)

------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993. ------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. ------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio." ------------AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. ------------AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. ------------AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. ------------AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. ------------AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. ------------AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. ------------AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ------------AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. ---------------AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. --------------AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Entrata in vigore il 9 novembre 2021

Sentenze33


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2024-06-27, n. 202412981
      Provvedimento:
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      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 4 LR Lazio n. 58/1993·
      • art. 9 LR Lazio n. 58/1993·
      • carenza di istruttoria·
      • contratto di lavoro sostituto alla guida·
      • difetto di motivazione·
      • legge regionale Lazio n. 58/1993·
      • sanzione amministrativa·
      • sostituzione alla guida servizio NCC·
      • violazione art. 18 l. n. 689/1981

    • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-01, n. 202308125
      Provvedimento:
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      • art. 21 quater della l. n. 241/1990·
      • art. 3 della l. n. 241/1990·
      • atti vincolati·
      • Codice di comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea·
      • condotta illecita dell'operatore taxi·
      • decadenza della licenza taxi·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • onere della prova·
      • procedimento amministrativo·
      • Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea·
      • risarcimento del danno·
      • sospensione della licenza taxi·
      • violazione delle norme sulla sospensione della licenza

    • 4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202301524
      Provvedimento:
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      • giurisprudenza su NCC·
      • intervento ad adiuvandum e ad opponendum·
      • mancanza di motivazione·
      • misure cautelari·
      • principio di legalità e tassatività·
      • prova documentale·
      • revoca licenza NCC·
      • sospensione licenza NCC·
      • sproporzionalità del provvedimento·
      • territorialità del servizio NCC·
      • violazione art. 11 bis l. 21/1992·
      • violazione art. 11 co. 4 legge 21/1992

    • 5. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400437
      Provvedimento:
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      • documentazione del servizio·
      • eccesso di potere·
      • interpretazione normativa·
      • legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea·
      • legittimità del provvedimento amministrativo·
      • ordinanza cautelare·
      • principi di territorialità nel settore dei trasporti·
      • prova della sospensione del servizio·
      • prova documentale·
      • regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente·
      • relazione di servizio della polizia locale·
      • revoca autorizzazione per servizio di noleggio con conducente·
      • sanzione amministrativa pecuniaria·
      • sospensione della licenza·
      • sospensione del servizio·
      • validità della sanzione amministrativa·
      • violazione art. 10 del regolamento comunale·
      • violazione art. 11 bis della legge n. 21/1992·
      • violazione art. 3 del regolamento comunale·
      • violazione regolamento comunale
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