Articolo 134 del codice del consumo

Art. 134. Carattere imperativo delle disposizioni1.E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2.Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' ((di cui all'articolo 132, comma primo)) ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3.E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2006

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