Articolo 130 del codice del consumo

Art. 130.(( (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). ))((1.Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
a)non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b)la dichiarazione pubblica e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalita', o con modalita' simili a quelle con le quali e' stata resa;
c)la decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
2.Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore e' obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
a)che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalita' dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
b)indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.
3.Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non e' responsabile per qualsiasi difetto di conformita' derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:
a)il venditore abbia informato il consumatore della disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b)la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
4.Non vi e' difetto di conformita' ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformita' previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.))((42))----------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 26 novembre 2021

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