Articolo 112 del codice del consumo
Art. 112. Sanzioni1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4.Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5.Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
2.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4.Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5.Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-04, n. 202311230Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c. 2 D. Lgs. 206/2005·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione della cittadinanza italiana·
- difetto di istruttoria·
- diritti politici·
- discrezionalità amministrativa·
- doveri civici·
- eccesso di potere·
- interesse pubblico·
- precedenti penali·
- principio di precauzione·
- produzione di prodotti pericolosi·
- status di cittadino·
- tutela della sicurezza nazionale
3. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-07-26, n. 202100733Provvedimento:Leggi di più...- art. 8 CEDU·
- art. 9 d.lgs. 286/98·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- diniego permesso di soggiorno·
- eccesso di potere·
- lavoro autonomo·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno·
- principio di legittimo affidamento·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- travisamento dei fatti·
- valutazione della pericolosità sociale·
- violazione art. 10-bis l. 241/90·
- violazione art. 3 l. 241/90·
- violazione art. 5 co. 5 e 26 co. 3 d.lgs. 286/98