Articolo 47 del codice del consumo

Art. 47. Esclusioni1.Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:
a)per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;
b)di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
c)di attivita' di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse;
d)di servizi finanziari;
e)aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
f)per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g)che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;h)che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;
i)stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialita', il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;
l)di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
m)di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;
n)conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
o)conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
2.Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non e' superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.
(24)

-------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 16 giugno 2018

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-02, n. 201905524
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento parziale del provvedimento amministrativo·
    • assistenza post-vendita a tariffazione maggiorata·
    • diligenza del professionista·
    • direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico·
    • legittimo affidamento·
    • mancata indicazione dell'indirizzo geografico·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • principio di buona amministrazione·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • supplemento di prezzo per carta di credito·
    • trasparenza delle informazioni·
    • violazione art. 20, 22, 49, 62, 64 del Codice del Consumo

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201905360
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento parziale di provvedimento amministrativo·
    • art. 20 del Codice del consumo·
    • art. 22 del Codice del consumo·
    • art. 62 del Codice del consumo·
    • art. 64 del Codice del consumo·
    • assistenza post-vendita a tariffazione maggiorata·
    • legittimità degli impegni per rimuovere le pratiche commerciali scorrette·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • principio di buona fede·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità delle sanzioni amministrative·
    • quantificazione delle sanzioni·
    • supplemento di prezzo in base allo strumento di pagamento·
    • trasparenza delle informazioni·
    • tutela del legittimo affidamento

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201905361
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento del provvedimento·
    • art. 20, 22, 62, 64 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo)·
    • art. 27, comma 7, del Codice del Consumo·
    • assistenza telefonica a tariffazione maggiorata·
    • commercio elettronico·
    • criteri di quantificazione delle sanzioni·
    • diligenza del professionista·
    • intermediazione turistica online·
    • ne bis in idem·
    • onere della prova·
    • pratiche commerciali scorrette·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • regolamentazione dei servizi post-vendita·
    • sanzioni amministrative·
    • supplemento di prezzo in base al metodo di pagamento·
    • trasparenza delle informazioni sui prezzi·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione del legittimo affidamento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi