Articolo 139 del codice del consumo
Art. 139.((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 31))((31))((33))((40))((39))--------------AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". --------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. ---------------AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore". --------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 12 aprile 2019, n. 31 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorreva dal 19 aprile 2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 ottobre 2020. ---------------AGGIORNAMENTO (40)
- La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. ---------------AGGIORNAMENTO (39)
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente abrogazione decorre dal 19 maggio 2021.
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