Articolo 139 del codice del consumo
Art. 139. Legittimazione ad agire1.Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire , ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:
a)legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b)decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano((;))
b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno((;))((b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).))((25))2.Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
-------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
a)legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b)decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano((;))
b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno((;))((b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).))((25))2.Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
-------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-11-23, n. 202300945Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera giunta regionale·
- art. 120 c.p.a.·
- art. 81 c.p.c.·
- differenziazione tariffaria·
- eccesso di potere·
- interesse ad agire·
- interesse collettivo·
- legittimazione ad agire·
- principio di economicità·
- principio di trasparenza·
- principio di unicità della tariffa·
- regolamento UE 1370/2007·
- regolamento UE 2016/2338·
- rinnovo contratto di servizio trasporto pubblico·
- sostituzione processuale·
- tariffe trasporto pubblico·
- violazione di legge
4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-27, n. 202208763Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009·
- compensazione delle spese·
- inammissibilità del ricorso·
- intervento litisconsortile·
- lesione diretta, concreta e attuale·
- obbligo di porre rimedio·
- Piani della Performance·
- ricorso per l'efficienza della pubblica amministrazione·
- standard qualitativi ed economici·
- tutela degli interessi collettivi
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-09, n. 202200937Provvedimento:Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- diritto di proprietà·
- disparità di trattamento·
- espropriazione di valore·
- giudicato amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione ad intervenire·
- onere della prova·
- ritipizzazione urbanistica·
- silenzio-assenso·
- sospensione dell'esecutività·
- standard urbanistici·
- tutela del diritto di proprietà·
- vincoli conformativi·
- vincoli conformativi e inedificabilità·
- vincoli espropriativi·
- vincoli urbanistici