Articolo 116 del codice del consumo
Art. 116. Responsabilita' del fornitore1.Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2.La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3.Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4.In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5.Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo' chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Note all'art. 116:
- L'art. 106 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.».
2.La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3.Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e' stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4.In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5.Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo' essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo' chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Note all'art. 116:
- L'art. 106 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.».
1. Trib. Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1783Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Venezia Seconda sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11748/2018 R.G. promossa da TI PA, con il patrocinio dell'avv. CAPO STEFANO PARTE ATTRICE contro POLICLINICO SAN MARCO SPA, con il patrocinio dell'avv. SACCO GIUSEPPE PARTE CONVENUTA e nei confronti di GH CA CH INC. GH CA IT S.R.L., con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Cuggiani e Francesco Minisci TERZE CHIAMATE MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10 UR PA ha convenuto in giudizio IC San Marco spa per far valere nei suoi …Leggi di più...
2. Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2024, n. 103Provvedimento: N. 287/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati: Dott. Marina CapareLL Presidente Dott. Anna Fasan Consigliere rel. Dott. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 287/2022 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 19.07.2022. DA DISENIA s.r.l. (P.I. 04104960267) in persona del legale rappresentante pro tempore BE LU, con il proc. e dom. avv.to Anna D'Agostino del Foro di Pordenone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello; - …Leggi di più...
3. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2024, n. 1085Provvedimento: N. R.G. 215/2015 TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 12/9/2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite; considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa; letto l'art.127 ter c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies e 127 ter c.p.c. …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2024, n. 1056Provvedimento: N. R.G. 2432/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Alberto Panu Presidente Dott. Ernesto Covini Consigliere Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2432/2022 promossa da: EH AD (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI PIETRO come da procura in atti PARTE APPELLANTE contro AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST (c.f. 02236310518), con il patrocinio dell'avv. VICHI ANDREA, …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 1070Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Aldo Gubitosi Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 15/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 825/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, vertente TRA BA SC, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Della Monica Appellante E OMune di Ascea , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Genio E LI CE, Ditta “OS ME” di AS …Leggi di più...