Articolo 132 del codice del consumo

Art. 132.(( (Diritti dei terzi). ))((1.I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.))((42))----------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 26 novembre 2021

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